Cass. civ. n. 8426 del 5 aprile 2013

Testo massima n. 1


Il commissario liquidatore che, in rappresentanza del ceto creditorio, agisca ex art. 2394 c.c. esercita un'azione che, non nascendo dalla messa in liquidazione coatta amministrativa, è soggetta allo stesso termine di prescrizione quinquennale entro cui avrebbero potuto esperirla i creditori, la cui decorrenza anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvente è ammissibile ove preesistano elementi oggettivi - la cui allegazione e prova incombe sulla parte che eccepisca la prescrizione - che siano conoscibili dal ceto creditorio e dai quali emerga il "deficit" patrimoniale.

Testo massima n. 2


L'applicazione del termine prescrizionale ex art. 2947, terzo comma, c.c. postula, in ipotesi di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci di una società, che l'istante alleghi specificamente l'attribuzione di fatti integranti illecito penale in capo ai convenuti con riferimento alle diverse mansioni da essi svolte, ai differenti periodi dei rispettivi incarichi ed a loro precise condotte od omissioni, a tal fine rivelandosi insufficiente la mera allegazione che i fatti addotti a fondamento della domanda risarcitoria risalgono al tempo in cui gli stessi ricoprivano cariche sociali.

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