Cass. Sez. VI-lav. n. 12516 del 4 giugno 2014
Testo massima n. 1
Solo la comunicazione al creditore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione, con effetto permanente fino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa, ai sensi dall'art. 410, secondo comma, cod. proc. civ.