Cass. civ. n. 15123 del 2 luglio 2014

Testo massima n. 1


La cassazione senza rinvio sulle statuizioni relative ai capi principali della sentenza comporta la caducazione anche di quelli accessori sulle spese di lite, che dai primi dipendono, da cui la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., in ordine alle spese processuali delle fasi precedenti, mentre, ove la cassazione investa solamente i capi accessori, non occorre procedere a detta liquidazione per le fasi precedenti attesa l'assenza di un rapporto di dipendenza, sicchè, la liquidazione delle spese deve essere limitata al giudizio di legittimità.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE