Cass. civ. n. 18185 del 25 agosto 2014

Testo massima n. 1


In tema di formazione del contratto, l'art. 1326 cod. civ. non prevede che la proposta, ove formulata per iscritto, debba essere necessariamente contenuta in un solo documento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la ricostruzione della volontà delle parti operata dalla corte territoriale, che tenuto conto del criterio letterale, del comportamento complessivo delle parti e dell'analisi economica del rapporto, aveva ravvisato tra tre proposte contrattuali, succedutesi nell'arco di pochi giorni, un rapporto di integrazione e di interdipendenza, pervenendo alla conclusione che il contratto stipulato avesse ad oggetto l'integrale realizzazione di un sistema informatico e non solo la fornitura dell'hardware e del software e la relativa manutenzione).

Testo massima n. 2


In caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della "causa adquirendi" comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'"accipiens" risulta disciplinato dall'art. 2037 cod. civ., sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento.

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