Cass. civ. n. 18332 del 27 agosto 2014

Testo massima n. 1


Per gli atti di pignoramento iniziati prima della modifica degli artt. 514 e 515 cod. proc. civ., ad opera degli artt. 3 e 4 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la quale «gli strumenti, gli oggetti, i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte, del mestiere del debitore» sono divenuti relativamente impignorabili, deve applicarsi la disciplina previgente, che li includeva, invece, tra i beni assolutamente impignorabili (art.514, n. 4, cod. proc. civ. poi abrogato), in quanto, in difetto di una disciplina transitoria, è il pignoramento l'atto con riguardo al quale va identificata la normativa applicabile nel passaggio dal previgente al nuovo regime processuale, secondo il principio "tempus regit actum".

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