Cass. civ. n. 21567 del 13 ottobre 2014
Testo massima n. 1
L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la prescrizione del diritto del lavoratore pubblico all'indennità di fine rapporto per il periodo di lavoro non di ruolo, non ravvisando alcun comportamento doloso a carico dell'ente pubblico che si era limitato ad effettuare una regolarizzazione contributiva, operando un ricongiungimento dei periodi contributivi ai fini previdenziali, escluso per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1986).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi