Cass. civ. n. 22186 del 20 ottobre 2014
Testo massima n. 1
La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 cod. civ., non anche nei rapporti tra avallante e avallato.
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