Cass. civ. n. 22377 del 22 ottobre 2014
Testo massima n. 1
Il disposto dell'art. 2070, secondo comma, cod. civ. - secondo cui se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività - non si applica allorché le ulteriori attività dell'imprenditore abbiano carattere meramente subalterno o comunque accessorio, ancorché distinto rispetto all'attività principale.