Cass. civ. n. 26154 del 12 dicembre 2014

Testo massima n. 1


Qualora la sentenza di primo grado abbia, unitamente alla domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto, parzialmente accolto quella di garanzia impropria formulata dal convenuto contro un terzo, dichiarando la responsabilità del chiamato nella misura del 50 per cento, l'appello principale del garante, che contesti la responsabilità del convenuto quale presupposto della garanzia, consente a quest'ultimo di appellare in via incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., avverso l'accoglimento della pretesa del danneggiato, poiché, per effetto dell'impugnazione principale, è posto in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata.

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