Cass. civ. n. 26777 del 18 dicembre 2014

Testo massima n. 1


Affinché la riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata produca effetti, non è sufficiente il mero deposito, ma è necessaria la notifica ai procuratori delle parti costituite, o personalmente a quelle che non si siano costituite, poiché l'art. 129 disp. att. cod. proc. civ., prevedendo la dichiarazione a verbale o la dichiarazione scritta su foglio separato allegato al verbale medesimo, quando essa sia esplicitata in udienza, esige la conoscibilità della riserva di gravame.

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