Cass. civ. n. 1430 del 27 gennaio 2015
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione, l'assicuratore è obbligato, ai sensi dell'art. 1900, secondo comma, cod. civ., non solo quando il sinistro è stato cagionato con dolo o colpa grave da soggetto del quale l'assicurato deve rispondere, ma anche nell'ipotesi in cui l'autore dell'accidente sia un terzo, sia pure contrattualmente legato all'assicurato, salvo che con apposita clausola - da approvare specificamente e per iscritto, in quanto limitativa della responsabilità dell'assicuratore - non sia stata esclusa l'indennizzabilità dei danni derivanti da colpa grave delle persone incaricate della custodia del bene assicurato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzo del danno derivante dal furto di un'autovettura a noleggio, che l'utilizzatore aveva lasciato aperta e con le chiavi inserite).
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