Cass. Sez. VI-lav. n. 18024 del 11 settembre 2015

Testo massima n. 1


La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, a norma dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea la comunicazione tramite posta elettronica certificata di un biglietto di cancelleria che recava l'indicazione, relativa all'appello "dichiarato inammissibile").

Testo massima n. 2


A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia 'ordinamento civile. Consegue che la domanda proposta dal dipendente della Regione Abruzzo, volta ad ottenere il diritto alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità, ai sensi dell'art. 43, L.R. Abruzzo n. 6/2005 sia infondata, in quanto basata su norma dichiarata costituzionalmente illegittima, poiché eccedente dall'ambito di competenza riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell'«ordinamento civile», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

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