Cass. civ. n. 20347 del 9 ottobre 2015
Testo massima n. 1
La disciplina della vendita di cosa parzialmente altrui si applica in base alla situazione oggettiva della "res" alienata, sicché il trasferimento parziale del bene non dipende da una volontà del venditore in tal senso, ma dal principio di conservazione degli effetti negoziali, che si esprime nell'art. 1480 c.c.