Cass. civ. n. 23973 del 24 novembre 2015
Testo massima n. 1
Il passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'inesistenza del rapporto biologico di filiazione, quale presupposto del diritto al mantenimento in favore del figlio riconosciuto, ha effetto retroattivo, in quanto rende privo di ogni reale giustificazione il successivo proseguirsi di ogni contribuzione, e consente, pertanto, di superare l'autorità del giudicato della pronuncia emessa in sede di separazione, avente ad oggetto il diritto al mantenimento medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, accertando l'inesistenza del rapporto di procreazione, aveva rigettato la richiesta di corresponsione di quanto dovuto per il mantenimento del figlio per come statuito in sede separazione).