Cass. civ. n. 23978 del 24 novembre 2015
Testo massima n. 1
Ove i genitori siano privi di mezzi economici, i parenti in linea collaterale (nella specie, le zie paterne) non possono essere condannati a fornire loro quanto necessario ad adempiere ai doveri imposti dalla legge nei confronti dei figli, atteso che l'art. 148, comma 2, c.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche di cui all'art. 4 del d.l.vo n. 154 del 2013) fa riferimento esclusivamente agli "ascendenti" e, quindi, ai soli parenti in linea retta.