Cass. civ. n. 237 del 18 gennaio 1978

Testo massima n. 1


L'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, disposta dall'art. 1363 c.c., non postula necessariamente la validità delle clausole utilizzate come strumento di ricostruzione della volontà dei contraenti, in quanto le clausole contrattuali valgono nell'indagine ermeneutica per il loro rilievo di mero fatto, significante un dato contenuto negoziale, e non già per la loro idoneità a produrre effetti giuridici, che può anche mancare. Pertanto, una clausola contrattuale, anche non valida e perciò inidonea a produrre effetti giuridici negoziali, può e deve essere utilizzata a norma dell'art. 1363 c.c. per la ricostruzione dell'esatto contenuto di altre clausole non affette da nullità.

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