Cass. civ. n. 4259 del 3 marzo 2015

Testo massima n. 1


È inammissibile l'appello avverso la sentenza che affermi l'incontestabilità del preavviso di fermo amministrativo non iscritto nel pubblico registro e l'insussistenza di vizi propri della comunicazione preventiva, qualora il gravame non contenga specifiche censure alla prima delle predette "rationes decidendi", la quale è logicamente e giuridicamente pregiudiziale e di per sé sufficiente a giustificare la decisione.

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