Cass. civ. n. 5617 del 01 marzo 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamenti tributari - Sottoscrizione dei verbali di accesso effettuata da alcuni soltanto dei verificatori - Sufficienza ai fini della efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. - Ragioni - Conseguenze - Falsità di alcune sottoscrizioni a fronte di altre genuine - Irrilevanza.


In tema di accertamenti tributari, la sottoscrizione dei verbali di constatazione e di ogni singolo accesso da parte di uno solo dei verificatori è sufficiente ad attribuire agli stessi efficacia di prova piena ai sensi dell'art. 2700 c.c., atteso che nessuna norma prescrive l'esercizio congiunto delle relative competenze da parte dei funzionari dell'Amministrazione e che il conferimento dell'incarico ad una pluralità d'impiegati non comporta la formazione di un organo collegiale, né la configurabilità del verbale come atto amministrativo complesso o adottato di concerto, sicché non rileva, ai fini della validità del verbale, la falsità di taluna delle sottoscrizioni, quando ve ne siano altre genuine e idonee ad attribuire al verbale efficacia di piena prova sulla provenienza del documento e sulle dichiarazioni delle parti o altri fatti avvenuti in presenza degli impiegati o da essi compiuti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11993 del 2015

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 32
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 33
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

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