Cass. civ. n. 7090 del 9 aprile 2015

Testo massima n. 1


L'art. 2726 cod. civ., estendendo al "pagamento" i limiti legali della prova testimoniale dei contratti, si riferisce al pagamento del debito contrattuale oggetto di giudizio, sicché detti limiti non operano per la prova dell'"aliunde perceptum", quale fatto storico esterno a quel debito.

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