Cass. civ. n. 5632 del 23 febbraio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA


Concomitanza nella produzione dell’evento lesivo della condotta del danneggiante e di autonomo fatto naturale - Oneri probatori - Nesso di causalità tra condotta del sanitario e danno - Incertezza sulla misura dell’apporto della concausa naturale - Conseguenze.


In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41

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Precedenti: Cass. civ. n. 26907/2020

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