Cass. civ. n. 42 del 5 gennaio 1977
Testo massima n. 1
Il criterio interpretativo previsto dall'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro, ha carattere sussidiario, e pertanto non è consentito ricorrervi tutte le volte in cui non sorga alcun dubbio o perplessità sul significato della clausola medesima.