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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1159 del 1 febbraio 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1159 del 1 febbraio 1995

Testo massima n. 1

In tema di divisione ereditaria e nel caso di collazione di immobile per imputazione l’equivalente pecuniario del valore del bene deve essere determinato con riferimento alla sua consistenza al tempo di apertura della successione [ art. 747 c.c. ], a prescindere da ogni mutamento dipendente dalla diminuzione del potere di acquisto della moneta o da altro evento intervenuto in epoca successiva.

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