Cass. civ. n. 19675 del 3 ottobre 2016
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
In tema di ricorso per cassazione (nella specie avverso la decisione emessa in sede disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense), il deposito di una copia incompleta, benché autentica, della sentenza impugnata non è causa di improcedibilità del ricorso stesso se, per il principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., esso sia tempestivo e l'impugnazione possa essere scrutinata sulla base della pur incompleta copia prodotta perché l'oggetto cui la prima si riferisce è interamente desumibile dalla parte di sentenza risultante da tale copia.