Cass. civ. n. 21739 del 27 ottobre 2016
Testo massima n. 1
In tema di arbitrato, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo, abbia negato l'esecutorietà del lodo; invero, anche se la decisione incide sul diritto della parte vittoriosa nel procedimento arbitrale al conseguimento del titolo esecutivo, per il rifiuto dell'atto che conferisce al lodo tale efficacia, essa non le preclude definitivamente l'esercizio della facoltà di procedere ad esecuzione forzata, ben potendo agire in via ordinaria per fare accertare, in un giudizio a cognizione piena, la sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo, ovvero, in alternativa, provvedere nuovamente al deposito dello stesso, corredato eventualmente della documentazione della quale sia stata precedentemente rilevata la mancanza o l'irregolarità.
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