Cass. civ. n. 565 del 09 gennaio 2025

Testo massima n. 1


POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Usucapione di immobile - Acquisto a titolo originario - Effetto estintivo della precedente ipoteca - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14733 del 2000

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1158
Cod. Civ. art. 1140
Cod. Civ. art. 2808
Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

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