Cass. pen. n. 568 del 20 gennaio 1978
Testo massima n. 1
Correttamente è escluso il reato di cui all'art. 468 c.p. qualora un timbro ad uso interno di un ufficio protocollo (con il quale si era apposta una falsa data di arrivo, presso un comando delle guardie di finanza, ad una domanda di pensione) abbia la mera finalità d'indicare l'ordine cronologico della corrispondenza in arrivo e di facilitare così le operazioni intese ad attestare la data di arrivo della corrispondenza stessa.
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