Cass. pen. n. 5657 del 6 giugno 1981
Testo massima n. 1
Il delitto di danneggiamento può avere per oggetto cose mobili o immobili, anche nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 635 comma secondo, n. 3 c.p. in riferimento all'art. 625 n. 7; tale riferimento, infatti, vuol solo significare che si tratta di una aggravante comune ai due reati di danneggiamento e di furto, ma non limita l'applicazione dell'aggravante al solo danneggiamento delle cose mobili.
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