Cass. pen. n. 1 del 30 marzo 1982
Testo massima n. 1
L'estinzione del reato per morte del reo, in caso di sentenza contumaciale non potuta notificare per estratto all'imputato nel frattempo deceduto e non impugnata neppure dal difensore o dalle altre parti legittimate, deve essere dichiarata in sede di esecuzione dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza. Questa infatti non è suscettibile di annullamento da parte del giudice di cognizione del grado superiore perché diviene irrevocabile nel momento stesso del decesso dell'imputato, estinguendosi con la morte di quest'ultimo anche il diritto a lui spettante d'impugnare la sentenza. L'irrevocabilità della sentenza contumaciale di cui non sia stato possibile notificare l'estratto all'imputato nel frattempo deceduto e che non sia stata impugnata dalle altre parti legittimate non contrasta con il diritto costituzionale alla difesa e specificamente con quello d'impugnazione perché il predetto diritto si perde da parte del suo titolare non già per omissione o negligente attività dell'ufficio, bensì per un evento naturale (morte) non imputabile, ma pur sempre inerente alla persona dello stesso titolare del diritto.
Testo massima n. 2
L'estinzione del reato per morte del reo, in caso di sentenza contumaciale non potuta notificare per estratto all'imputato nel frattempo deceduto e non impugnata neppure dal difensore o dalle altre parti legittimate, deve essere dichiarata in sede di esecuzione dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza. Questa infatti non è suscettibile di annullamento da parte del giudice di cognizione del grado superiore perché diviene irrevocabile nel momento stesso del decesso dell'imputato, estinguendosi con la morte di quest'ultimo anche il diritto a lui spettante d'impugnare la sentenza.
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