Cass. pen. n. 1728 del 18 febbraio 1982
Testo massima n. 1
Le obbligazioni civili, derivanti dal reato, non cessano in seguito all'estinzione del reato o della pena. Esse, pertanto, non sono comprese negli effetti residui, non estinti dalla causa antecedente ed estinguibili, invece, da quella successiva.