Cass. pen. n. 1728 del 18 febbraio 1982

Testo massima n. 1


Le obbligazioni civili, derivanti dal reato, non cessano in seguito all'estinzione del reato o della pena. Esse, pertanto, non sono comprese negli effetti residui, non estinti dalla causa antecedente ed estinguibili, invece, da quella successiva.

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