Cass. pen. n. 7419 del 9 settembre 1983
Testo massima n. 1
Spetta al giudice di merito, nella sua motivata discrezionalità, la scelta tra la concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena, cioè tra una pronuncia definitivamente liberatoria, fondata su un sicuro affidamento sulle doti naturali di autorecupero dell'imputato, ovvero l'irrogazione di una pena sospesa, ritenuta più idonea, per la possibilità di revoca del beneficio, a rafforzare il presuntivo proposito di ravvedimento.