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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4023 del 2 settembre 1978

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4023 del 2 settembre 1978

Testo massima n. 1

Il principio, proprio del recesso unilaterale previsto nell’art. 1373 c.c. – in base al quale, eccezion fatta per i contratti a esecuzione continuata e periodica, la facoltà di recedere non può essere esercitata quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione – non è applicabile al cosiddetto «recesso» che trova il suo presupposto e la sua giustificazione nell’inadempimento dell’altra parte, il quale non è eliminato «in radice» da una parziale esecuzione del contratto. [ Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che il versamento della caparra implicava la natura preliminare del contatto di vendita ].

Testo massima n. 2

La causa giuridica di garanzia, propria della caparra confirmatoria, sussiste ogniqualvolta il contratto generi un’obbligazione il cui inadempimento possa essere, secondo i comuni principi o in base alla volontà delle parti, tale da alterare la natura e la finalità del rapporto complessivo in modo così radicale da generare nel contraente leso un diritto potestativo alla risoluzione del rapporto medesimo.

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