Cass. civ. n. 5682 del 23 febbraio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE


Revocazione per dolo del giudice e restituzioni - Debito risarcitorio dell’autore del reato di corruzione in atti giudiziari - Contenuto - Obbligazione restitutoria derivante dalla sentenza di revocazione - Inclusione - Condizioni e limiti - Fondamento.


Passata in giudicato la sentenza di revocazione per dolo del giudice che abbia disposto anche la restituzione di quanto in buona fede conseguito per effetto della sentenza revocata, se tale credito restitutorio rimane insoddisfatto all'esito dell'inutile escussione di chi ha ricevuto il pagamento non dovuto, il debito risarcitorio dell'autore del reato di corruzione in atti giudiziari ha ad oggetto non soltanto il danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento a quello della domanda di revocazione, e il danno non patrimoniale, ma anche l'oggetto dell'obbligazione restitutoria derivante dalla sentenza di revocazione.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 402

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