Cass. pen. n. 10820 del 8 novembre 1988
Testo massima n. 1
Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere, non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchia interna e distribuzione di specifiche cariche criminose, ma è sufficiente l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto ad uno o più delitti determinati e consapevolmente esteso ad un generico programma delittuoso. L'accordo relativo all'attuazione di questo, che deve intervenire fra almeno tre persone ed avere carattere continuativo, precede quello particolare avente ad oggetto i delitti genericamente compresi nel programma ed i mezzi e le modalità della sua attuazione.