Cass. pen. n. 9084 del 25 agosto 1988
Testo massima n. 1
Il reato di invasione di terreni, di cui all'art. 633 c.p., consiste nell'arbitraria introduzione nel terreno altrui allo scopo di esercitare sullo stesso un rapporto di fatto, che escluda in tutto o in parte quello preesistente riguardante altra persona, dal quale il soggetto possa trarre un qualsiasi profitto. Pertanto l'interesse protetto, come appare evidente dalla stessa formulazione della norma, attiene non ad uno specifico diritto che la persona offesa possa vantare sul terreno, ma ad un rapporto di fatto, esercitato, sia dal proprietario sia da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato nell'art. 1140 c.c.
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