Cass. pen. n. 12766 del 22 settembre 1989
Testo massima n. 1
Il sigillo di una banca, ai fini del reato di cui all'art. 468 c.p., non può essere considerato pubblico sigillo, a meno che non venga utilizzato nel compimento di operazioni che l'azienda di credito espleta su delega dello Stato o di altri enti pubblici per finalità unicamente pubblicistiche. (Fattispecie in tema di versamento di imposta).
Testo massima n. 2
Ai fini della sussistenza dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 468 cpv. c.p. non basta che il contrassegno, originariamente creato per un'attività privata o comunque non recante alcun elemento di riferimento alla funzione di pubblica autenticazione o certificazione, sia tuttavia utilizzato in concreto per tale funzione; ma occorre che lo strumento diverso dal sigillo dell'ente o dell'ufficio pubblico rechi all'origine nella stessa sua struttura e conformazione l'indicazione della citata funzione, poiché è proprio in tale indicazione che si concreta la destinazione dello strumento di cui all'art. 468 cpv. c.p., trattandosi di destinazione che deve provenire ab intus ed essere connaturata e presente nel sigillo fin dal momento della sua creazione, e che non può identificarsi nell'impiego pratico che di volta in volta se ne faccia. (Fattispecie in tema di strumenti di autenticazione di azienda di credito).