Cass. civ. n. 5701 del 04 marzo 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Diffamazione - Comunicazione con un'unica persona - Volontà di ulteriore diffusione attraverso il destinatario - Necessità - Caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato - Implicita accettazione del rischio di diffusione da parte dell’agente - Esclusione - Fattispecie.


In tema di diffamazione, nell'ipotesi di comunicazione con una unica persona, l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'illecito in presenza di più comunicazioni, ma tutte indirizzate, sul canale Facebook privato, ad un singolo destinatario, non potendo presumersi che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano, di per sé, destinati alla diffusione ad altre persone).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11271 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

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