Cass. civ. n. 5704 del 04 marzo 2024

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI Condominio - Soggetto tenuto al pagamento degli oneri condominiali - Onere della prova.


In tema di condominio, l'onere della prova circa l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento degli oneri impagati relativi ad un immobile fatto oggetto di vicende traslative (vendita, cessione o donazione) nel periodo di maturazione della morosità, spetta al condominio medesimo, incombendo su colui che nega tale qualità, ove la pretesa creditoria venga esercitata nei suoi confronti, la prova circa eventuali fatti modificativi o estintivi escludenti la sua responsabilità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5122 del 2000

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

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