Cass. pen. n. 166 del 15 gennaio 1990

Testo massima n. 1


Il delitto previsto dall'art. 468 c.p. si concreta non solo quando la contraffazione sia tale da rendere il sigillo identico a quello vero, ma anche quando le contraffazioni, pur se imperfette, siano una imitazione non grossolana del sigillo autentico e valgono a trarre in inganno persone non eccezionalmente ignoranti o negligenti.

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