Cass. pen. n. 6399 del 3 maggio 1990

Testo massima n. 1


Non è necessario perché si realizzi il delitto di cui all'art. 468 c.p. che la contraffazione sia tale da rendere il sigillo identico a quello vero, essendo sufficiente che essa, anche se non perfetta, sia idonea a trarre in inganno persone non necessariamente ignoranti o negligenti. Invero, anche chi è particolarmente provveduto può essere tratto in inganno dall'impronta di un sigillo contraffatto che pure con qualche diversità di forma o dimensione dia l'idea complessiva di quello vero. Data tale possibilità di inganno, la sussistenza del reato non può farsi dipendere da una comparazione tra il sigillo vero e quello falso che l'osservatore occasionale dell'impronta non sarebbe stato in grado di riconoscere.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE