Cass. pen. n. 11768 del 20 novembre 1991
Testo massima n. 1
Tra gli atti istruttori cui il difensore ha diritto di partecipare non rientra la perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza della consumazione di un delitto, quando acquistano rilievo soltanto i sospetti e vengono posti in essere dagli organi inquirenti «atti mirati di indagine». In tali casi, l'atto di perquisizione compiuto dalla polizia giudiziaria è pur sempre posto in essere in eccezione al principio costituzionale che sancisce l'inviolabilità del domicilio, ed è questa la ragione per cui la legge richiede che l'atto sia sottoposto a convalida. Nessuna norma richiede però che, in assenza del proprietario dell'oggetto sottoposto a sequestro in quanto ritenuto utile alle indagini, il decreto di convalida debba essere preceduto dalla nomina di un difensore, e che quest'ultimo sia necessariamente destinatario della notifica del provvedimento del pubblico ministero.