Cass. civ. n. 12013 del 3 dicembre 1993

Testo massima n. 1


La clausola penale con cui le parti, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione patrimoniale loro riconosciuta dall'ordinamento, fissino la misura degli interessi moratori al di sotto di quella legale, non è affetta da nullità per contrarietà all'ordine pubblico economico, purché per effetto della clausola il risarcimento preconcordato del danno non si riveli a tal punto irrisorio da escludere o limitare la responsabilità del debitore in caso di dolo o colpa grave.

Testo massima n. 2


La clausola penale, configurando atta liquidazione preventiva e omnicomprensiva del danno da inadempimento, concordata al fine di esonerare il creditore dalla prova della sussistenza e dell'ammontare del danno stesso, è sempre suscettibile di deroga, sia in senso quantitativo, che in senso qualitativo, per cui è configurabile un patto circa l'ulteriore risarcibilità di un determinato tipo di danno, non compreso nella penale e quindi in aggiunta alla stessa, ma è a tal fine indispensabile una esplicita pattuizione.

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