Cass. civ. n. 5736 del 24 febbraio 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
Azione revocatoria - Cessione di crediti a terzi - Prova dei presupposti - Produzione in giudizio dell’atto di cessione - Necessità - Esclusione - Comunicazione dell'avvenuta cessione ovvero non contestazione dell’avvenuta cessione - Sufficienza - Fondamento.
L'azione prevista dall'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1264
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.