Cass. pen. n. 5166 del 4 maggio 1992

Testo massima n. 1


All'annullamento, da parte della Cassazione, del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, poiché si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede, in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione.

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