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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12826 del 12 luglio 2004

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12826 del 12 luglio 2004

Testo massima n. 1

L’art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda di condanna all’adempimento della prestazione principale e quella di condanna al pagamento della penale per inadempimento della stessa prestazione, ma non esclude che la parte possa domandare cumulativamente l’adempimento della prestazione principale e la corresponsione della penale se questa è stata stipulata per il danno da ritardo nell’adempimento della medesima [ fattispecie in cui il venditore non aveva consegnato nel termine pattuito il bene venduto, obbligazione per la quale era stata pattuita una penale per il ritardo ].

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