Cass. civ. n. 5749 del 4 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE


Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Consenso prestato dalla P.A. di appartenenza - Revoca - Condizioni.


In tema di procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, la P.A. di appartenenza, una volta prestato il suo consenso al passaggio diretto del dipendente, non può più revocarlo dopo che questo è giunto a conoscenza della P.A. di destinazione, trovando applicazione il disposto dell'art. 1328, comma 2, c.c., salvo che sia diversamente stabilito in maniera espressa dalla legge o dal bando o che, in presenza di sopravvenienze normative, la procedura anzidetta sia divenuta illegittima.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1328 com. 2
Cod. Civ. art. 1336
Cod. Civ. art. 1406
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30
Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 23 quinquies com. 2 CORTE COST.
Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 26265/2021

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