Cass. pen. n. 4604 del 26 gennaio 1993
Testo massima n. 1
Le intercettazioni telefoniche possono costituire valida fonte di ricostruzione del quadro indiziario prima ancora che vengano trascritte, purchè siano state rispettate le norme processuali concernenti le autorizzazioni e le modalità di esecuzione, in quanto, da un lato, il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche, disposte in altro procedimento, presso l'autorità giudiziaria competente per il diverso procedimento, non è causa di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e dall'altro il mancato rispetto degli artt. 267 e 268 c.p.p. rileva solo in tema di prova ai fini del giudizio.