Cass. civ. n. 5755 del 24 febbraio 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotografica di scrittura - Riproduzione meccanica di un fatto - Onere di disconoscimento - Termine - Prima udienza o prima difesa utile - Fondamento.
In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2719
Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2