Cass. civ. n. 5755 del 24 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotografica di scrittura - Riproduzione meccanica di un fatto - Onere di disconoscimento - Termine - Prima udienza o prima difesa utile - Fondamento.


In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 882 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2712
Cod. Civ. art. 2719
Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

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