Cass. pen. n. 9091 del 6 ottobre 1993

Testo massima n. 1


In caso di nullità della sentenza di primo grado per totale mancanza grafica della motivazione, il giudice d'appello, in base ai poteri conferiti a lui dall'art. 604, quinto comma, c.p.p., può decidere nel merito, integrando la motivazione mancante del primo provvedimento. Né deve necessariamente procedere alla rinnovazione del dibattimento ed a riassumere prove già acquisite nel precedente grado di giudizio, poiché la nullità concerne soltanto il documento finale (sentenza) e non anche l'attività processuale pregressa, legittimamente espletata, sempre che ritenga di poter decidere allo stato degli atti.

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