Cass. pen. n. 1106 del 29 marzo 1994
Testo massima n. 1
Avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di amnistia e di indulto, emessi de plano dal giudice dell'esecuzione, non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione avanti allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 672, primo comma, c.p.p.